REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

 

La Sezione di Albenga della L.N.I. si costituisce secondo lo Statuto ed i Regolamenti emanati ed emanandi della Lega Navale Italiana, di cui è organo territoriale periferico.

 

I Soci hanno accesso all’iscrizione alla Sezione secondo le normative della L.N.I., che ne delimitano l’azione e quelle proprie inserite ed approvate nel Regolamento Interno.

 

Tutti i Soci iscritti alla Sezione di Albenga si impegnano ad osservare le norme del Regolamento Interno, stabilite nella seduta del 20.10.1989 dai Soci fondatori, modificate in data 27.12.91 e successivamente in data 28.06.08 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione secondo le norme precedentemente vigenti.

 
 

Per Soci Fondatori della Sezione di Albenga si intendono i possessori delle tessere dal n. 233870 al n. 233969.

 

Ogni nuovo associato, all’atto dell’iscrizione, deve conoscere, sottoscrivere ed accettare le norme del regolamento interno.

 

Le comunicazioni ufficiali della Sezione ai Soci, anche per la convocazione delle Assemblee, avverranno esclusivamente a mezzo di affissione della notizia all’Albo sezionale per la durata di 15 giorni. Potrà seguire comunicazione” ad personam” solo a mezzo Posta ordinaria e comunque a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Sezione.

 

Art. 2

 

Gli organi direttivi elettivi della Sezione sono quelli previsti dal Regolamento allo Statuto della L.N.I. cui si fa espresso riferimento anche in ordine alla loro eleggibilità ed alle loro competenze.

 

Art. 3

 

Allo scopo di promuovere e sviluppare la nautica da diporto, la Sezione ha costituito e svilupperà Sedi Nautiche.

 

Al fine di sviluppare gli sport nautici la Sezione promuove la costituzione dei gruppi sportivi secondo quanto previsto dal Regolamento per i Gr. Sportivi della L.N.I.

 

Ogni Socio, se richiesto dal Consiglio Direttivo (di seguito C.D.), è tenuto a prestare la sua collaborazione in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalla Sezione, almeno una volta nell’arco dei dodici mesi.

 

I Soci proprietari di imbarcazione non si potranno esimere dal mettere a disposizione del C.D. il proprio mezzo nel limite di una sola volta nell’arco di un anno.

 

Art. 4

 

I Soci L.N.I. delle varie categorie iscritti alla Sezione, possono fare parte dei vari gruppi sportivi costituiti o costituendi, osservando le modalità di cui al regolamento per i Gruppi sportivi L.N.I.

 

La qualifica di “Sportivo” potrà essere attribuita solo a coloro che esercitano effettiva attività agonistica nell’ambito del Gruppo Sportivi di appartenenza.

 

La qualifica di “Allievo” sarà attribuita invece a coloro che si addestrano all’attività sportiva.

 
 

Art. 5

 

L’ammissione alla Sezione è disciplinata dalle norme dello Statuto L.N.I. e del Regolamento Statutario.

 

L’ammissione ai Gruppi Sportivi della Sezione è disciplinata dal Regolamento per i gruppi Sportivi L.N.I.

 

Art. 6

 

Nelle domande di ammissione o di riammissione alla Sezione, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno della Sezione vigenti, dovranno:

 

– se non sono Soci L.N.I., dichiarare di non essere mai stati iscritti alla L.N.I. ovvero il motivo di        

 eventuale precedente perdita della qualità di Socio L.N.I.;

– sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle Norme Statuta rie e Regolamentari sopra richiamate;

– allegare alla domanda d’iscrizione certificazione di assenza di condanne penali o autocertificazione e che l’onorabilità delle persona può essere garantita da due Soci presentatori anziani ( art. 5.2 del Regolamento alla Statuto), a pena di respingimento della domanda stessa.

 

Le domande compilate come sopra indicato, saranno vagliate dal C.D. per il nulla osta preliminare ed ottenutolo, saranno quindi esposte per un periodo di quindici giorni nel quadro murale. Trascorso tale termine senza che siano state sollevate opposizioni da parte degli Associati, l’aspirante sarà ammesso alla Sezione.

 

In caso di rifiuto all’ammissione, l’interessato potrà opporvisi indirizzando motivata istanza al C. D. entro cinque giorni dalla data di notifica del rigetto della sua prima domanda.

 

L’ulteriore deliberazione del C. D. avrà carattere definitivo ed inappellabile.

 
 

Art. 7

 
 

La conservazione e l’anzianità del Socio della Sezione L.N.I. di Albenga sono subordinate al mantenimento della qualità di Socio L.N.I. ed inoltre alla corresponsione delle quote sociali particolari previste per il mantenimento e la gestione delle Sedi Sociali dei Gruppi Sportivi e delle Sedi Nautiche della Sezione, entro il termine del 31 Gennaio. Se non comunicato diversamente, si potrà pagare anche in anticipo con valuta 1° gennaio.

 

Il mancato pagamento delle quote sociali particolari (frequentazione Sede Nautica, ormeggio e/o posto barca, spiaggia, cabine, box, armadi ecc.) nei termini predetti comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto acquisito quale Socio della Sezione e del diritto di frequenza della Sede Nautica e di uso degli impianti e delle attrezzature inerenti ai servizi sociali particolari.

La riammissione a Socio e conseguentemente a corrispondere in tempi successivi le quote sociali particolari di cui sopra, esclude comunque il riconoscimento di qualsiasi diritto acquisito nel precedente periodo di iscrizione e frequenza della Sezione, delle sue Sedi Nautiche e dei suoi Gruppi Sportivi.

Particolari casi, purché segnalati entro la scadenza di cui ai commi precedenti, potranno però essere presi in considerazione dal C.D. che potrà dilazionare il pagamento delle quote sociali dovute.

 

I Soci minorenni iscritti ai gruppi sportivi ed alle Sedi Nautiche, al raggiungimento della maggiore età, non dovranno corrispondere quota “una tantum” di cui agli artt. seguenti per l’appartenenza alle Sedi Nautiche.

 

Non è ammessa la corresponsione di quote sociali particolari relative ad anni arretrati.

 
 

Art. 8

 
 

Gli iscritti per la prima volta alle Sedi Nautiche ed i riammessi alle stesse in tempi successivi, dovranno corrispondere all’atto della prima iscrizione o della riammissione una quota supplementare “una tantum” di importo pari ed in più della quota supplementare ordinaria stabilita quell’anno per l’iscrizione alle Sedi Nautiche.

 

Gli iscritti alle Sedi Nautiche assegnatari per la prima volta di un ormeggio, di un posteggio o di un rimessaggio dovranno corrispondere una quota supplementare “una tantum”.

 

La rinuncia o la perdita per qualsiasi motivo del diritto di frequentare le Sedi Nautiche comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto acquisito per il versamento delle quote “una tantum”e l’obbligo per il Socio di rimuovere l’imbarcazione entro 30gg dalla non rispettata scadenza.

 
 

Art. 9

 
 

Le quote sociali supplementari “una tantum”, previste solo per le Sedi Nautiche ed intese come partecipazione alle spese iniziali di impianto, dovranno essere corrisposte dai Soci – previa autorizzazione del C. D. – all’atto della loro ammissione alla Sede Nautica o all’uso di particolari attrezzature.

 

Tali quote “una tantum” vengono stabilite dal C.D.

 

Il Socio che non versi la quota “una tantum” non sarà ammesso alla Sede Nautica o all’uso delle attrezzature richieste.

 

Non è ammesso né il rimborso né la restituzione delle oblazioni e delle quote sociali versate a qualsiasi titolo alla Sezione, salvo il caso di errore documentabile.

 
 

Art. 10

 
 

Premesso che la Sezione L.N.I. di Albenga non fornisce prestazioni di servizi verso corrispettivo né a Soci né ad estranei, si precisa che per “Servizi Sociali” si intende tutto il complesso delle attrezzature fisse, semifisse e mobili nonché tutte le attività in atto o che in futuro saranno realizzate nell’ambito della Sezione nell’interesse e per la comodità dei Soci i quali, di tali servizi, se ne ripartiscono l’onere in misura proporzionale all’uso effettivo.

 

Si deve considerare però che, pur essendo comune a tutti i Soci l’interesse di potenziare e di migliorare l’efficienza e la ricettività delle sedi, non tutti gli iscritti hanno uno specifico interesse all’uso di determinate attrezzature quali gli ormeggi, i posteggi a terra, i locali per deposito motori, le cabine, gli armadi, gli armadietti, la gru semovente, proprie delle Sedi Nautiche. Si definiscono “Servizi Sociali particolari” quelli testé elencati, mentre si considerano “Servizi Sociali generali” tutti i rimanenti inerenti alla frequenza della Sede Nautica.

 

Art. 11

 
 

Il Socio Sportivo, previa domanda al Direttore Tecnico del Gruppo cui è iscritto ed autorizzazione del C.D., potrà posteggiare la propria imbarcazione – nelle aree che a ciò saranno espressamente assegnate ai singoli Gruppi Sportivi – compatibilmente con la capienza dell’area stessa e limitatamente al periodo di attività agonistica definita tale dalla normativa che ciascun Gruppo si sarà attribuito.

 

Art. 12

 

SERVIZI SOCIALI PARTICOLARI DELLE SEDI NAUTICHE

 

Hanno titolo a tali servizi solo i Soci della Sezione iscritti alla Sede Nautica.

 

Gli interessati all’assegnazione di un Servizio Sociale particolare dovranno presentare domanda scritta al C.D.

 

Le domande, pervenute entro il mese di gennaio di ogni anno, saranno suddivise per servizio richiesto e graduate secondo l’ordine di maggiore anzianità d’iscrizione alla Sede Nautica, tenuto altresì conto dei punteggi attribuiti ai Soci in relazione alle attività dagli stessi svolte a favore della Sezione.

( Assegnazione dei posti barca ai non Soci)

Non potranno essere assegnati posti barca a persone non iscritte all L.N.I.

 
Le graduatorie saranno pubbliche.
 
 

L’assegnazione di un Servizio, dovrà essere sempre deliberata dal C.D.

 
 
 

Art. 13

 

All’atto dell’assegnazione di un posto di ormeggio, di posteggio o di ricovero motore, l’assegnatario dovrà consegnare in fotocopia al C.D. o a suo delegato la documentazione atta a dimostrare la sua qualità di legittimo proprietario o comproprietario del mezzo ormeggiato, posteggiato o ricoverato.

 

Tale documentazione dovrà essere esibita al C.D. od a suo delegato ogni anno all’atto del pagamento delle quote sociali.

 

La mancata o ritardata ingiustificata esibizione della documentazione in questione farà decadere l’assegnazione del Servizio.

 

Ogni Socio ha il diritto di reclamare verso il C.D. contro l’assegnazione o la riconferma annuale di posto all’ormeggio o posteggio imbarcazione o di posto ricovero motore, a quel Socio che palesemente non usi l’imbarcazione ed il motore dichiarati di sua proprietà e ne consenta l’uso ripetuto e continuo ad altri, anche se Soci.

 

 Tale comportamento comporterà la perdita del servizio assegnato, ovvero del posto barca.

 

Le Società di qualsiasi tipo non possono usufruire di Servizi od essere assegnatarie di ormeggio, posteggio o ricovero motore.

 

Tutte le rinunce ai Servizi di cui un Socio risulti assegnatario devono essere comunicate per iscritto al C.D.

 

Art. 14

 
 

( Eredi): il posto barca rimarrà a disposizione dell’erede avente diritto fino alla scadenza del periodo pagato. Potrà essere assegnato successivamente se l’interessato ha raggiunto il punteggio per l’assegnazione.

 

Nel caso che l’erede legittimo avente diritto sia minore di età, la richiesta di subentro dovrà essere sottoscritta dal genitore superstite o dal tutore.

 

Qualora gli eredi legittimi non fossero iscritti alla Sezione, dovranno liberare i Servizi Sociali particolari goduti dal “de cujus” nel termine sei mesi dal decesso.

 

Il C.D. potrà prolungare eventualmente i termini del subentro, in presenza di particolari situazioni familiari.

 

In mancanza di eredi Soci della Sezione o in caso di rinuncia di questi ultimi, qualora il Socio assegnatario di ormeggio o posteggio sia comproprietario di imbarcazione usufruente di tale Servizio con altro Socio, questi può chiedere il subentro all’assegnazione del Servizio in oggetto previa corresponsione della quota Sociale “una tantum”.

 

Art. 15

 

Il C.D. potrà disporre per qualsiasi provata esigenza organizzativa ed amministrativa una diversa assegnazione dei Servizi Sociali particolari. Nei casi di assoluta ed inderogabile necessità concomitanti ad irreperibilità anche temporanea del singolo Socio, potranno essere attuati, nell’interesse sociale, provvedimenti eccezionali quali lo spostamento di imbarcazioni, l’apertura e lo svuotamento di cabine, armadi ecc. Pertanto i soci dovranno firmare lettera di manleva di responsabilità alla sezione.

 

In occasione di tale operazione, i seguenti eventi verranno eseguiti in presenza di due testimoni di cui un membro del C.D. e un Socio della Sezione e verrà redatto un verbale di cui si descriveranno le condizioni delle imbarcazioni prima e dopo lo spostamento, mentre per quanto riguarda le cabine il verbale conterrà un inventario dei beni rinvenuti nella cabine, armadietti, ecc.

 

Art. 16

 

NORME IN DETTAGLIO PER ORMEGGI E POSTEGGI

 

L’ assegnazione del posto barca non potrà avere durata superiore ai 5 anni e sarà rinnovabile con il raggiungimento del punteggio che verrà raggiunto dai vari Soci richiedenti. Ad ogni prestazione per una giornata di lavoro verranno assegnati 5 punti, per la partecipazione alle assemblee 3 punti, per l’ assistenza con la propria imbarcazione ad una regata 20 punti, per insegnamento delle varie discipline vela, pesca ed altre attività didattiche della Sezione alle scolaresche e ai Soci aggregati verranno assegnati 10 punti.

 

a) – Anche le domande presentate al C.D. per cambio di ormeggio e/o posto barca, ma con  mante nimento delle stesse dimensioni, saranno graduate con l’osservanza dei criteri di cui all’art.12 .  

      

 

b)   – In relazione alla graduatoria che sarà così formata, il C.D. assegnerà di volta in volta gli ormeggi od i posteggi correlando le dimensioni del posto disponibile con quelle del posto richiesto.

     

c) – Il posto barca è assegnato nominalmente.
 

d) – Gli assegnatari di ormeggio o posteggio che intendessero sostituire la loro imbarcazione con altra di dimensioni diverse, dovranno darne tempestivo avviso al C.D. che deciderà al riguardo.  

      

        Il C.D. revocherà d’ufficio l’assegnazione dell’ormeggio o del posteggio a coloro che, senza preventiva autorizzazione scritta dello stesso C.D., introducessero nelle Sedi Nautiche imbarcazioni di dimensioni o di categoria diversa da quella per la quale erano già stati autorizzati.  

     

e) – Gli assegnatari di un ormeggio o posteggio potranno lasciare vacante da imbarcazione il posto loro assegnato previa comunicazione al C.D. delle motivazioni e della durata massima di sei mesi. Per  periodo il C.D. potrà destinarne l’utilizzo a beneficio di altro Socio.

 

f) – Le operazioni di movimentazione di una imbarcazione, nonché di sistemazione a posteggio od a terra, per qualsiasi motivo, dovranno essere sempre curate dal proprietario o dai comproprietari  dell’imbarcazione, ovvero, su delega di questi ultimi depositata in Segreteria, da Soci della Sezione o da persona o ditta da lui all’uopo delegata, dei quali sia notoriamente riconosciuta la competenza e capacità.

       I  proprietari dell’imbarcazione manovrata risponderanno, comunque, in proprio degli  eventuali danni causati ad altri.

     

g) – Salvo autorizzazione del C.D., in nessun caso sarà consentito ad estranei alla Sezione di eseguire operazioni di ormeggio o disormeggio e/o posteggio.

      Qualora si verificassero inosservanze a questa norma, il Socio assegnatario del posto (ormeggio o posteggio) sarà richiamato e nei suoi confronti il C.D. potrà disporre la revoca d’ufficio immediata del posto assegnato.

 

h) – L’assegnatario del posto barca dovrà curare la manutenzione e l’efficienza dell’infrastruttura assegnatagli.

       In caso di incuria del Socio, provvederà la Sezione addebitando al Socio assegnatario del   posto barca la relativa spesa.

 

i) – Il C.D. potrà servirsi dell’opera di altri Soci (coadiutori) per esplicare e realizzare l’attività che gli compete.

 

l) – Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto barca. 

Art. 17

 
DEPOSITO MOTORI
 

I Soci ammessi al Servizio ricovero dei motori dovranno collocare gli stessi negli appositi locali e nello spazio che sarà loro assegnato.

 

E’ vietato a chiunque abbandonare o depositare, anche temporaneamente, recipienti con carburante,  ed altro materiale pericoloso ed inquinante. Per l’individuazione di queste ultime categorie si rimanda a quanto precisato dalle vigenti Leggi.

 

Il Socio che non osserverà le elementari norme di sicurezza contro gli incendi sarà passibile di provvedimenti disciplinari.

 

Art. 18

 
CABINEARMADI, ECC.
 

Ad usufruire di tali servizi potranno chiedere di essere ammessi solo gli iscritti alla Sede Nautica assegnatari di un ormeggio o di un posteggio.

 
 

I possessori di cabine, armadi, box e posto motori che non siano titolari di ormeggio o posteggio, dovranno rimettere detto Servizio a disposizione del C.D.

 

Ogni assegnatario di posto barca non potrà usufruire di più di una cabina, di un armadio, di uno stipetto.

 

E’ fatto assoluto divieto agli assegnatari di cabine, di depositarvi carburanti e/o gas liquidi o qualsiasi altro materiale infiammabile e/o esplodente.

 

Art. 19

 
SERVIZI SOCIALI GENERALI
 

I Soci possono usufruire delle attrezzature sociali a condizione che usino le stesse con perizia, attenzione e cura al fine di evitare deprecabili deterioramenti.

 

Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione evitando qualsiasi spreco.

 

Art. 20

 
 

Saranno ammessi alla Sede Nautica gli estranei solo in caso di manifestazioni indette dal C.D. o da questo autorizzate.

 

E’ consentito l’ingresso agli ospiti di un Socio della Sezione, purché in numero limitato ed accompagnati dal Socio ospitante.

 

L’ospitalità ad imbarcazioni di passaggio dovrà essere concessa da uno dei Consiglieri o dai “Nostromi”.

 

Non è ammesso il posteggio di veicoli ed autoveicoli nelle Sedi Nautiche e davanti agli accessi.

 

Saranno consentite solo brevi operazioni di carico e scarico.

 

Art. 21

 

Le imbarcazioni di servizio delle Sedi Nautiche potranno essere impiegate solo per le attività sociali. Dovranno essere affidate dal C.D. ad un Socio G.S. di provata capacità ed affidabilità in possesso delle abilitazioni necessarie che, oltre a curare la tenuta del rispettivo libro di bordo, segnali le operazioni di manutenzione da attuare e sorvegli sulla loro esecuzione.

 

Le imbarcazioni sociali assegnate ai vari Gruppi Sportivi potranno essere utilizzate dai Soci G.S. su autorizzazione dei responsabili dei rispettivi Gruppi.

 

Art. 22

 

La Sezione si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, espulsi o dimissionari, le vie giudiziarie per il recupero delle quote sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma di cui essi risultino debitori alla Sezione per qualsiasi titolo. In caso di controversie il foro competente sarà quello di Savona, Sede distaccata di Albenga.

 

Art. 23

 

La Sezione non risponde degli infortuni e dei danni che i Soci si procurassero o subissero alla persona od alle cose di loro proprietà durante la permanenza nell’ambito della Sezione e delle sue Sedi Nautiche particolarmente nel corso delle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni nonché di sosta a terra delle stesse.

 

Il Socio assegnatario di Servizi (ormeggio, posteggio, ricovero motore, cabine, armadi, ecc.) assume tutti i rischi inerenti all’assegnazione ottenuta e manleva la Sezione da eventuali responsabilità in ordine a furti e danni ai beni di proprietà ivi depositati. Non potranno comunque essere assegnati posti barca ai Soci se non avranno stipulato assicurazione per furto, incendio e cause di forza maggiore, della propria imbarcazione.

 
Art.24
 

La Sezione, e per essa il C.D., pone particolare attenzione ai propri Soci diversamente abili, al fine di agevolarne la fruizione dei servizi erogati.

 

Art. 25

 

Il presente Regolamento Interno entra in vigore dalla data di approvazione dell’Assemblea dei Soci della Sezione e, per quanto dallo stesso non regolamentato, rimanda alle norme dello Statuto della L.N.I. ed al relativo Regolamento allo Statuto.

 
 
Albenga, 28 giugno 2008